CODICE DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CESSIONE DEI TITOLI DI ACCESSO ALLE MANIFESTAZIONI CALCISTICHE
Premesse
Il L.R. Vicenza, erede di una storia ultracentenaria, ha sempre saputo attrarre a sé la simpatia ed il rispetto di un vasto pubblico, molto al di là dei suoi tifosi, anche e soprattutto per i valori, non solo sportivi, ai quali, concordemente, si sono sempre attenuti sia la squadra che i suoi numerosi supporter.
Il pubblico dello stadio Menti è sempre stato un pubblico attento, competente, esperto di calcio, attaccato alla propria squadra ed ai propri colori, ma al tempo stesso capace di riconoscere il valore dell’avversario e di rispettare i tifosi ospiti, con i quali la rivalità è sempre e solo sportiva.
Anche per rispetto alla propria storia, il L.R. Vicenza richiede quindi a tutti i suoi tifosi, sia all’interno dello stadio Menti che ovunque in trasferta, al seguito della propria squadra, di attenersi ai principi contenuti in questo codice di comportamento, la cui violazione costituisce una violazione degli obblighi che si sono assunti esplicitamente con l’acquisto del titolo di accesso allo stadio e che quindi comporterà conseguenze per il contravventore, tanto più gravi quanto maggiore sarà la lesione dei principi ai quali il L.R. Vicenza si ispira e desidera che si ispirino i suoi tifosi.
Il primo e principale obbligo per tutti i tifosi è quello di rispettare scrupolosamente tutte le norme e le disposizioni che regolano lo svolgimento dell’attività sportiva, siano esse leggi, regolamenti, determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, o emanate dagli enti sportivi quali FIGC e Lega o dalla stessa società.
I tifosi biancorossi, inoltre, nell’esprimere il loro attaccamento alla squadra, devono sempre tenere un comportamento leale nei confronti della squadra e degli altri spettatori, evitando ogni comportamento o azione che possa avere conseguenze negative per la società stessa.
Nel corso dell’evento sportivo ed in occasione dello stesso, tutti i tifosi devono rispettare il principio della sportività, evitando ogni atteggiamento volto a svilire i meriti dell’avversario, a criticare le decisioni degli arbitri o degli organi di giustizia sportiva.
Tutte le persone coinvolte nella gestione dell’evento sportivo, forze dell’ordine, steward, personale dei punti di ristoro, personale ausiliario in genere, sono importanti per permettere lo svolgimento della partita. Pertanto a tutti costoro il tifoso è tenuto a portare rispetto e con tutti deve collaborare, quando richiesto, secondo i compiti e le competenze assegnate ad ognuno.
In attuazione dei fondamentali principi sopra richiamati, secondo quanto previsto dal Protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno, il Ministro per lo Sporti, il C.O.N.I., la F.I.G.C., la Lega di Serie A, la Lega di Serie B, la lega Pro, la Lega Nazionale Dilettanti, l’Associazione Italiana Calciatori, l’Associazione Italiana Allenatori Calcio e l’Associazione Italiana Arbitri del 4 agosto 2017 e dall’articolo 12, comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva, il L.R. Vicenza ha adottato il presente Codice di Regolamentazione, che disciplina i rapporti tra la società ed i propri tifosi.
Art. 1- – Definizione
L’istituto del “gradimento” rappresenta una facoltà della società sportiva L.R. Vicenza di non vendere il titolo di accesso ovvero di sospenderne l’efficacia, in presenza delle condotte rilevanti poste in atto dallo spettatore.
Il gradimento si applica non solo alle condotte tenute successivamente all’acquisto del titolo, ma anche a tutti i comportamenti rilevanti e riscontrabili tenuti prima di tale momento.
Art. 2- – Applicazione
Il Codice di Regolamentazione si applica a tutti i possessori di un valido titolo d’accesso, ivi compresi gli accrediti, i pass di servizio ed i biglietti omaggio in relazione alle condotte rilevanti poste in essere e collegate direttamente all’evento calcistico organizzato dalla società, a prescindere dal luogo e dal tempo in cui sono tenute, ivi compresi i social media.
Nel caso in cui, durante la sospensione, il tifoso tenga un’ulteriore condotta rilevante, si può dar corso ad una eventuale, ulteriore, azione di inibizione, che si assomma alla precedente, senza possibilità di assorbimento con la prima.
Indipendentemente dal luogo ove è stata posta in essere la condotta rilevante, il gradimento è esercitato unicamente per la partecipazione alle partite presso lo stadio Menti di Vicenza o altro impianto sportivo utilizzato per le partite casalinghe, con esclusione dei titoli di altri impianti sportivi, ivi compresi quelli nei quali il L.R. Vicenza gioca in trasferta.
È ammessa la cessione del titolo a terzi, ove questi abbiano i requisiti per usufruirne e la stessa non sia vietata per gli eventi in questione.
Il provvedimento di sospensione adottato non dà diritto ad alcun tipo di rimborso per il mancato utilizzo del titolo; sono comunque fatti salvi gli eventuali benefit maturati secondo i programmi di fidelizzazione, a meno che l’agevolazione non riguardi la partecipazione ad eventi sportivi presso lo stadio Menti.
Art. 3. – Condotte rilevanti
Sono contrarie al Codice di Regolamentazione tutte le condotte poste in essere in violazione di norme di legge e del Regolamento d’uso dell’impianto sportivo, sia in casa che in trasferta, nonché tutte le condotte contrarie ai valori e ai principi dello sport, e tutti i comportamenti espressione di violenza, discriminazione su base raziale, territoriale, religiosa, politica verso la squadra e la tifoseria avversaria, verso la società sportiva ed i suoi rappresentanti e calciatori, le istituzioni, le forze dell’ordine e la società civile.
Sono altresì considerati tutti i comportamenti che comportino sanzioni sportive o amministrative per la società sportiva o danni, anche immateriali o indiretti, alla stessa.
Art. 4- Pubblicità
È necessario che il presente Codice di Regolamentazione sia diffuso ai terzi attraverso la pubblicazione, in evidenza, nel sito internet della società nonché, per estratto, all’interno dell’impianto sportivo.
Il tifoso, con l’acquisto del titolo sportivo, riconosce e si impegna a rispettare il Codice di Regolamentazione.
Art. 5 – Fonti
L.R. Vicenza può rilevare le condotte rilevanti per mezzo di:
– immagini dell’impianto di sorveglianza dell’impianto sportivo;
– segnalazioni provenienti dal servizio stewarding, dal Dipartimento SLO o da altro personale addetto alla società sportiva o presente durante la partita;
– le immagini diffuse a mezzo dei social network da cui è possibile identificare univocamente il soggetto ritenuto responsabile;
– gli organi di comunicazione, in caso di fatti pubblicamente accertati;
– ogni altro elemento oggettivo, dal quale risulti la violazione del Codice di Regolamentazione a carico di un soggetto determinato in modo univoco.
Art. 6 – Parametri di valutazione
Costituiscono parametri di valutazione i seguenti fattori:
a) il dolo o la colpa della violazione, in relazione ad una premeditazione evidente e/o all’azione sotto una spinta emozionale;
b) la tipologia del bene e/o soggetto giuridico aggredito;
c) il comportamento pregresso tenuto dalla persona, in presenza di precedenti segnalazioni o sospensioni del gradimento;
d) il comportamento tenuto successivamente, che possa in qualche modo rappresentare un ravvedimento del proprio atteggiamento, anche in relazione alla volontà di collaborare per eliminare o attenuare le possibili conseguenze derivanti dal proprio comportamento, ivi compresa la piena ammissione delle proprie responsabilità;
e) il ruolo tenuto dal soggetto, nella veste di istigatore del comportamento altrui o di mero compartecipe.
Ove un fatto costituisca altresì violazione del regolamento d’uso, lo stesso potrà anche essere sanzionato in via amministrativa dalla competente autorità.
Art. 7 – Durata dei provvedimenti
La durata dei provvedimenti di sospensione è proporzionata alla gravità del fatto accaduto, individuata secondo i criteri dell’articolo 6.
La durata può variare da un minimo di una gara ad un massimo di un numero indeterminato di stagioni.
Art. 8 – Procedure
Ricevuta da chiunque la segnalazione della violazione del codice di comportamento, la Società Sportiva provvederà senza indugio ad avvisare il contravventore all’indirizzo, anche di posta elettronica, fornito per l’emissione del titolo di accesso, ovvero tramite conoscenza diretta; lo stesso potrà far pervenire, entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, alla società, memorie o scritti difensivi; in tale fase potrà richiedere l’assistenza dello SLO.
Dopo aver valutato tutti gli elementi raccolti, la Società Sportiva stabilirà se procedere con la sospensione, fissandone la durata, o se limitarsi ad un richiamo scritto o, infine se archiviare la segnalazione. In ogni caso la decisione dovrà essere motivata.
La decisione verrà quindi comunicata all’interessato.
È comunque esclusa la possibilità di rimborso del titolo di accesso per tutta la durata della sospensione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 in merito alla cessione dello stesso.
Art. 9 – Sanzioni
Le sanzioni previste per la violazione degli obblighi previsti dal codice etico sono le seguenti:
– Richiamo verbale, in caso di lievissima mancanza, al fine di far pervenire all’interessato la comprensione dei valori potenzialmente messi in discussione
– Richiamo scritto, in caso di violazione lieve dalla quale non siano derivate conseguenze a carico della società, di altri tifosi, sia locali che ospiti, del personale di servizio e delle forze dell’ordine
– Sospensione per una o più partite: qualora dalla violazione del codice derivino conseguenze, di qualunque natura, a carico di uno dei soggetti sopra richiamati, o in caso di grave violazione dei principi di comportamento, il contravventore sarà punito con la perdita del diritto di utilizzare o acquistare titoli di accesso per una o più partite, sino ad un massimo di più stagioni sportive.
Art. 10 – Minori
È possibile emettere provvedimenti inibitori nei confronti di minorenni, purché abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
Il minore in possesso di abbonamento, il cui genitore sia destinatario di un provvedimento di sospensione, può essere accompagnato da altro adulto in possesso di regolare titolo d’accesso.
Art. 11 – Rapporti con altri provvedimenti
L’applicazione delle sanzioni prescinde da eventuali procedimenti di natura penale, civile o amministrativa, in quanto i comportamenti posti in atto possono ledere interessi diversi.
L’applicazione dei provvedimenti inibitori non pregiudica, in ogni caso, il diritto della società di agire in sede giudiziaria nei confronti dell’autore della violazione.
Art. 12 – Modifiche ed integrazioni del codice
La società L.R. Vicenza si riserva il diritto di apportare modifiche e/o integrazioni al seguente Codice, che si rendessero necessarie all’esito dell’entrata in vigore e/o esame e verifica delle modalità di applicazione dello stesso. Le modifiche e/o integrazioni saranno oggetto di comunicazione nelle medesime forme.